martedì 7 ottobre 2014

""SENZA LIMITI IL CAMINO E4"" A TRISSINO Ditta MITENI SpA - Autorizzazione Integrata Ambientale

Bur n. 96 del 07 ottobre 2014

Materia: Ambiente e beni ambientali 


Ditta MITENI SpA, con sede legale in Loc. Colombara, 91 a Trissino (VI) e ubicazione impianto in Loc. Colombara, 91 a Trissino. Autorizzazione Integrata Ambientale Punti 4.1f, 4.2b e 4.2d dell'Allegato VIII, Parte II del Decreto Legislativo n° 152/2006 

Note per la trasparenza 
Rilascio di un'Autorizzazione Integrata Ambientale ad un impianto chimico per la produzione di prodotti chimici organici come idrocarburi alogenati e prodotti chimici inorganici come acidi e sali.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta per l'ottenimento dell'AIA definitiva pervenuta con prot. n. 567301 del 13.12.2012 Integrazione alla domanda di AIA pervenuta con prot. dal 213877 al 213886 del 19.05.2014 
Il Direttore 
VISTE le Direttive del Consiglio dell’Unione Europea 96/61/CE del 24/09/1996 e 2008/1/CE del 15/01/2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20/03/2007 “Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all’autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall’art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 59/2005” e le successive deliberazioni integrative; 

VISTE la deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 05/11/2009 che approva il Piano di Tutela delle Acque e la deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 80 del 27/01/2011 che riporta le linee guida per l’applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque; 

CONSIDERATO che, con decreto del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio n. 138 del 30.10.2007, come integrato e prorogato dai successivi decreti n.18 del 29.03.2010, n.31 del 14.06.2010, n. 58 del 29.09.2010, e n.85 del 29.10.2012, n.20 del 29.04.2013 è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale “provvisoria”, alla ditta MITENI SpA, per le attività attualmente individuate ai punti 4.1f, 4.2b e 4.2d dell’Allegato VIII, Parte II del Decreto Legislativo n. 152/2006; 

VISTA la domanda di rinnovo dell’AIA di cui al DSR n. 138/2007, presentata dalla Ditta MITENI SpA. in data 07 dicembre 2012 ed acquisita al prot. reg.le n. 567301 del 13 dicembre 2014; 

VISTI gli esiti della riunione tecnica istruttoria, effettuata presso gli Uffici regionali in data 13 maggio 2014, alla quale erano presenti i rappresentanti della Provincia di Vicenza, di ARPAV – Dipartimento prov.le di Vicenza, del Comune di Trissino, di AVS Alto Vicentino Servizi SpA e della Ditta, come trasmessi a tutti gli Enti convocati con nota n. 206311 del 13.05.2014; 


VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Ditta a seguito dell’incontro del 13 maggio, ricevuta con prot. n. dal 213877 al 213886, del 19.05.2014; 


CONSIDERATO che durante l’incontro del 13 maggio è stato comunicato agli Enti che il procedimento di rinnovo verrà concluso, come previsto dall’art.29 comma 1 del D.Lgs. 46/2014, con riferimento alla normativa vigente all’atto della presentazione dell’istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto D.Lgs. 46/2014; 


VISTO Il Decreto n.111 del 31.10.1990 che autorizzava, con limiti, le emissioni del camino E4 


VISTO il Decreto n.2384 del 18.04.1997 rilasciato dalla Provincia di Vicenza, che autorizza il convogliamento delle emissioni precedentemente inviate al camino E4 al nuovo camino E19, previo abbattimento delle stesse nel nuovo termo combustore, mantenendo il convogliamento al camino E4 solo nei casi di malfunzionamenti e manutenzioni ordinarie e straordinarie al termocombustore; 


CONSIDERATO inoltre che, come dichiarato dalla Ditta, durante le operazioni di manutenzione al termo combustore gli impianti produttivi sono fermi e pertanto in questo caso le emissioni inviate al camino 4 sono relative solo agli sfiati derivanti dalla polmonazione dei serbatoio di stoccaggio del reparto BTF e dei serbatoi di stoccaggio degli infiammabili; 


CONSIDERATO che in caso di anomalia o malfunzionamento al termo combustore viene interrotta l’alimentazione allo stesso dei rifiuti; 


RITENUTO pertanto di poter autorizzare senza limiti il camino E4, prescrivendo comunque l’obbligo della corretta manutenzione degli impianti di abbattimento ad esso collegati; 


VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo, relativo a tutto lo stabilimento, allegato alla documentazione integrativa prot. n. dal 213877 al 213886, del 19.05.2014; 


CONSIDERATO che, ai sensi del comma 7 dell’art. 29 – quater del D. Lgs. n. 152/2006, per tutti gli impianti assoggettati alla disciplina dell’AIA, deve essere acquisito sulla proposta del gestore di controlli e monitoraggi ambientali il parere della competente Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente; 


CONSIDERATO che, ai sensi della DGRV n. 242 del 9 febbraio 2010, come modificata dalla successiva DGRV n. 863 del 15 maggio 2012, i piani di monitoraggio e controllo relativi agli impianti di gestione rifiuti assoggettati alla disciplina dell’AIA devono essere “validati” dalla Provincia e dal Dipartimento ARPAV competenti per territorio; 


VISTO il nulla osta congiunto del 23 giugno 2014 prot. N 044034 della Provincia di Vicenza e del Dipartimento ARPAV di Vicenza in merito al PMC predisposto dalla Ditta Miteni S.p.A.; 


CONSIDERATO che l’art. 33 della parte II del D. Lgs. n. 152/2006, prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore e che le relative tariffe sono state individuate dal Decreto interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22.09.2008); 


VISTA la DGR n. 1519 del 26/05/09 con la quale la Giunta regionale ha approvato le “Modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA Regionale e Provinciale ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, fornendo altresì le specifiche modalità e tempistiche di versamento di detti oneri istruttori; 


PRESO ATTO che la Ditta MITENI S.p.A. ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori di cui sopra, come evidenziato dalla quietanza di pagamento allegata alla medesima istanza del 07 dicembre 2012; 


VISTA la DGRV n. 2229 del 20.12.2011, come modificata dalle successive DDGRV n. 1543/2012 e n. 346/2013, con la quale sono state individuate le modalità per la prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti in sostituzione delle precedenti emanate con DGRV n. 2528/1999; 


PRESO ATTO che la Ditta MITENI SpA ha presentato alla Provincia di Vicenza, le garanzie finanziarie conformi alle succitate disposizioni regionali e che tali garanzie risultano essere state formalmente accettate dalla medesima Provincia di Vicenza; 


VISTO che, ai sensi art. 29 quater comma 12, D.lgs. n. 152/2006 ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere, tra l’altro, l'indicazione delle autorizzazioni sostituite; 


RITENUTO di sostituire, in conformità a quanto detto al punto precedente, l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di stoccaggio rifiuti, l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti, l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di incenerimento rifiuti, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l’autorizzazione allo scarico dei reflui produttivi; 


RITENUTO pertanto di rilasciare, in base alla documentazione presentata dalla ditta e da quella acquisita dall’Autorità competente durante l’espletamento della fase istruttoria, l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta, per l’attività prevista dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, nell’All. VIII, alla Parte Seconda, ai punti 4.1f, 4.2b e 4.2d, per un periodo di anni 5 come previsto dall’articolo 29 octies comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo; 


decreta 


1. L’autorizzazione integrata ambientale è rilasciata alla Ditta MITENI SpA con sede legale in Località Colombara, 91 a Trissino (VI), codice fiscale 01795740925 / partita IVA 10129460159 e ubicazione impianto in Loc. Colombara, 91 a Trissino (VI), per l’attività individuata ai punto 4.1f, 4.2b e 4.2d dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006; 


2. L’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Ditta MITENI SpA. ha validità 5 (cinque) anni, a partire dalla data di rilascio del medesimo provvedimento, così come previsto dall’articolo 29 – octies del D. Lgs. n. 152/2006. 


3. Ai sensi dell’articolo dell’art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali di settore: 


Autorizzazione all’esercizio dell’impianto di incenerimento rifiuti (sezione B); 


Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di stoccaggio rifiuti (sezione C); 


Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di trattamento rifiuti (sezione D) 


Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (sezione E); 


Autorizzazione agli scarichi acque reflue (sezione F); 


4. L’impianto autorizzato è descritto sinteticamente in Allegato A. 


5. L’autorizzazione ambientale integrata è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

A) Esercizio impianto di incenerimento rifiuti 


5.1. Sono ammesse alle operazioni di incenerimento (D 10) di cui all’allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 - combinate con il recupero energetico del vapore generato dalla combustione – delle tipologie di rifiuti prodotte all’interno dello stabilimento chimico del medesimo Gestore ed identificate mediante codifica C.E.R. e relativa descrizione che di seguito si riportano: 


CER: 07 07 07* – rifiuti della produzione di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti -fondi e residui di reazione, alogenati; 


5.2. La potenzialità massima autorizzata è fissata in complessivi 150 kg/h; 


5.3. E’ ammesso il convogliamento al forno inceneritore dei reflui gassosi provenienti dai processi produttivi per una potenzialità massima di 1.600 Nm3/h, e di quelli provenienti da silos e serbatoi per una potenzialità massima di 400 Nm3/h; 


5.4. Nei casi di guasto, il Gestore riduce o arresta l’attività di alimentazione rifiuti e/o flussi gassosi appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento, come previsto dall’art. 16, comma 2 del D.Lgs. n. 133/05; 


5.5. L’impianto di incenerimento deve essere gestito in modo che durante il periodo di effettivo funzionamento (al di sopra del minimo tecnico), esclusi arresti o guasti, non vengano superati i limiti delle emissioni degli inquinanti, come valore medio giornaliero e come valore medio semiorario, indicati nell’allegato 1, paragrafo A, del D. Lgs. 133/05 “Attuazione della direttiva 2000/76/ce – Incenerimento rifiuti”; 


5.6. Fatto salvo l’articolo 8, comma 8, lettera c) del D. Lgs. n. 133/05, per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l’impianto o la singola linea di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive a partire dalla segnalazione del superamento e dalla conseguente nonché immediata attivazione delle misure necessarie a riportare l’impianto nelle normali condizioni di esercizio; inoltre la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell’intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione; 


5.7. In caso di malfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione o arresti tecnicamente inevitabili, la concentrazione totale di polveri nelle emissioni in atmosfera non deve in alcun caso superare i 150 mg/Nm3, espressi come media su 30 minuti; non possono essere inoltre superati i valori limite relativi alle emissioni nell’atmosfera di CO e TOC. 


5.8. In caso di guasto dei sistemi di misurazione delle emissioni in atmosfera, al fine della verifica del rispetto dei relativi limiti, la ditta è tenuta ad effettuare – per lo stretto periodo necessario alla riparazione e/o sostituzione dello strumento – almeno una misura settimanale in continuo per almeno 8 ore del parametro di norma rilevato con lo strumento interessato dal malfunzionamento: il Gestore è tenuto altresì a comunicare tempestivamente alla Regione Veneto e agli Enti di Controllo (Provincia ed ARPAV) il guasto occorso ed il tempo previsto per la riparazione e/o sostituzione dello strumento interessato da detto malfunzionamento; 


5.9. La gestione dell’attività di incenerimento di rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a) Il Gestore dovrà provvedere a caratterizzare i rifiuti prima del loro avvio al processo di incenerimento, e comunque, in concomitanza con ogni variazione sostanziale del ciclo di lavorazione, dello stabilimento, che ne origina la produzione; dovranno essere verificati almeno i seguenti parametri: Cloro totale, Fluoro totale, Zolfo totale, PCB/PCT, PCP, Alluminio, Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cromo, Cobalto, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Stagno, Tallio, Vanadio, Zinco, nonché ogni altro parametro significativo della pericolosità del rifiuto; le concentrazioni massime degli inquinanti principali presenti nei rifiuti inviati al forno inceneritore non dovranno superare le concentrazioni di seguito indicate:

Parametri
U.d.M.
Limite massimo
Cloro
mg/kg
650.000
Fluoro totale
330.000
Iodio
55
Bromo
470
Idrogeno
%
3,5
Azoto
%
1
pH

4.5

b) Dovrà essere prevista la possibilità di campionare i reflui dalle linee di alimentazione dei rifiuti all'inceneritore; 

c) Le scorie e le ceneri totali prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come TOC, superiore al 3% in peso, od una perdita per ignizione superiore al 5% in peso sul secco; 

d) Ai fini della corretta esecuzione del processo di incenerimento la temperatura della camera di post - combustione deve essere mantenuta ad almeno 1200°C, al di sotto dei quali deve essere interrotta l’alimentazione dei rifiuti. di Tale controllo, garantito dall’efficiente funzionamento del PLC deve consentire la rilevazione della temperatura ottimale mediante sua misurazione con la sonda di temperatura T2 installata in uscita dalla camera di post - combustione. La temperatura misurata nella camera di combustione primaria, rilevata tramite la sonda T1, non dovrà scendere al di sotto degli 850 ° C; 

e) Il Gestore deve provvedere a garantire il corretto e regolare funzionamento del PLC; in caso di anomalie deve essere attivata la procedura di emergenza con conseguente blocco, anche manuale, dell’alimentazione dei rifiuti all’inceneritore; 

f) Ai fini dell’esecuzione dei controlli analitici sugli effluenti gassosi, di cui all’Allegato A al D.Lgs. 133/05, sono definiti come periodi di inattività dell’impianto di incenerimento di rifiuti, le fasi di avviamento, di stand- by e di fermo tecnico dell’impianto (durante i quali i fumi di combustione vengono evacuati attraverso il cosiddetto “cappello di emergenza”); 

g) Nei periodi di chiusura estiva e invernale (fermo tecnico) la ditta dovrà comunicare con congruo anticipo agli Enti di Controllo (Provincia ed ARPAV) gli effettivi giorni di fermata dell’impianto; 

h) Ogni variazione in ordine ai succitati periodi di fermo impianto deve essere preventivamente e formalmente comunicata alla Regione Veneto e all’autorità di controllo (Provincia ed ARPAV); 

i) L’impianto di incenerimento deve essere dotato di un sistema automatico che impedisca l’alimentazione di rifiuti nei seguenti casi: 

all’avviamento, finché non sia raggiunta in camera di post - combustione la temperatura minima di 1200°C; 

qualora la temperatura nella camera di post - combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita di 1200°C; 

qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi. 

B. Stoccaggio rifiuti 

5.10. Sono autorizzate le operazioni di deposito provvisorio (D15) di cui all’allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. dei rifiuti pericolosi derivanti dalla propria attività, indicati in tabella, nel rispetto dei quantitativi massimi, dei tempi e delle modalità di stoccaggio così definite:

CER

Descrizione
Quantità
 Massima (ton)
Tempo massimo di stoccaggio
07 07 03*
Solventi alogenati, soluzioni di lavaggio ed acqua madri
20
12 mesi
07 07 04*
Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
20
12 mesi
07 07 07*
Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
136
18 mesi
07 07 08*
Altri fondi di distillazione e residui di reazione
25
12 mesi
07 07 09*
Residui di filtrazione, assorbenti esauriti, alogenati
15
12 mesi
17 02 04*
Vetro, plastica, legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
12 mesi
16 08 07*
Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
12 mesi
15 01 10*
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (CER quantità massima 15 ton;
12 mesi
13 02 05*
Olii esausti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non componenti composti organici alogenati
3
12 mesi
13 03 08*
Oli sintetici isolanti e termoconduttori
5
12 mesi
07 02 01*
Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
30
12 mesi
19 02 11*
Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
54
12 mesi

TOTALE
308
  
5.11. E’ autorizzata l’operazione di messa in riserva R13 del rifiuto, prodotto da terzi, indicato in tabella, nel rispetto dei quantitativi massimi, dei tempi e delle modalità di stoccaggio così definite:

CER

Descrizione
Note
Quantità Massima (ton)
Tempo massimo di stoccaggio
07 02 01*
Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
Contenuto tensioattivo >10%
Stato fisico:Liquido giallognolo pH3-11
Cloruri< 500 ppm
Solfati< 20000 ppm
Azoto ammoniacale < 5000 ppm
30
12 mesi

TOTALE

30


5.12. Gli altri rifiuti prodotti dallo stabilimento, ivi compresi quelli provenienti dalle attività di manutenzione degli impianti e delle apparecchiature, devono essere gestiti nel rispetto delle modalità previste dall’art. 183, comma 1, lettera bb) relative al “deposito temporaneo”; 

5.13. Relativamente allo stoccaggio dei rifiuti (ivi compreso il deposito temporaneo) il Gestore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni: 

Le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le quantità, i codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccate, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente; 

Deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell’impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi nelle aree di stoccaggio; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti; 

Deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio, inclusi serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. Se la capacità di contenimento o l’idoneità dei bacini di contenimento, delle pavimentazioni o dei serbatoi dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati. 

La ditta dovrà disporre la regolare manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei misuratori di livello presenti nelle cisterne di stoccaggio dei rifiuti, nonché provvedere alla loro installazione qualora assenti e/o in avaria; 

Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l’agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell’Autorità di Controllo; 

C. Trattamento rifuti 

5.14. E’ autorizzato il trattamento di recupero R3 del rifiuto 070201*, con le seguenti potenzialità: 
limite max rifiuti conferibili all’impianto: 119 t/anno 
limite max rifiuti trattabili all’impianto: 5,4 t/giorno 

5.15. Le modalità di verifica delle caratteristiche del rifiuto in ingresso e del conseguimento delle caratteristiche di “materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto” dovranno essere effettuate secondo le procedure descritte nel PMC 

Esercizio provvisorio 

5.16. Al fine verificare il tempo di saturazione e conseguentemente la frequenza di rigenerazione dei sistemi a letto filtrante (in particolare delle resine costituenti l’impianto a copolimeri), la Ditta dovrà monitorare costantemente le caratteristiche dei reflui in ingresso e in uscita dall’impianto di trattamento. Qualora detti reflui non risultassero conformi alle prescrizioni individuate dal gestore della fognatura, gli stessi dovranno essere smaltiti come rifiuti ; 

5.17. La Ditta dovrà rispettare l’organizzazione complessiva dell’impianto e le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, esclusivamente nelle aree indicate negli elaborati tecnici; 

5.18. La Ditta dovrà comunicare preventivamente all’Autorità competente le variazioni che si intendano apportare alla gestione dell’impianto e informare tempestivamente, oltre l’Autorità competente, anche la Provincia di Vicenza, il Comune di Trissino e l’A.R.P.A. di Vicenza di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell’esercizio dell’attività. 

5.19. La Ditta Miteni dovrà assicurare che la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza e igiene del lavoro, emissioni in atmosfera e prevenzioni incendi; 

5.20. Dovrà essere mantenuta adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni in modo da evitare possibili inquinamenti del terreno sottostante; 

5.21. Dovranno essere mantenute costantemente pulite le superfici e in buono stato d’uso, rimuovendo tutti gli spanti in genere occorsi durante l’attività; 

5.22. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita; 

5.23. Le aree destinate al conferimento di rifiuti dovranno essere fisicamente separate da quelle destinate allo stoccaggio degli stessi nonché al deposito dei rifiuti prodotti dall’attività; dovranno essere inoltre identificate in modo univoco mediante idonea cartellonistica indicante il codice C.E.R. 

Collaudo 

5.24. Il documento di collaudo dovrà essere redatto entro i termini e con i contenuti previsti dall’art.25 comma 8 della L.R. n. 3/2000; 

5.25. Contestualmente al collaudo, dovrà essere presentato un nuovo lay-out che tenga conto di tutte le eventuali variazioni intervenute durante la fase di collaudo ed esplicitamente ritenute dal collaudatore di carattere gestionale e non sostanziale; 

D. Emissioni in atmosfera 


5.26. I valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera non devono essere superiori al valore limite autorizzato:
Camino
H (m)
A(m2)
Portata*
(Nm3/h)
Inquinanti (g/h)
Valore limite autorizzato
(mg/Nm3)
E3
16
0,10
3000
SO2
10
Cloro
1
HCl
2
HF
2
TOC
20
HBr**
1
NH3
10
E6 E7 E8
10
0,57
4500
NO2
350
CO
150
E17
20
0,070
1200
SO2
10
HCl
15
HF
2
TOC
5
NOx
200
CO

NH3
10
E18
16
0,10
1000
SO2
2
Cl2
1
HCl
2
NOx
6
TOC
20
E19
22
0,16
5000*

Vedere prescrizione
6.29

* Si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%
** Il limite per HBr dovrà essere verificato solo negli anni in cui la lavorazione relativa (n°77) sarà effettivamente effettuata
*** In caso di inattività della lavorazione n.11, la portata nominale viene aumentata di 1000 o 1200 Nm3/h, normalmente convogliati al camino E17

5.27. Si dà atto che i punti di emissione denominati E1A, E1B, E2, E4, E20, E21 si intendono autorizzati per effetto del presente provvedimento, a condizione che siano presidiati da impianti di abbattimento mantenuti in efficienza secondo quanto previsto dal costruttore. Per il camino E4 si veda anche la prescrizione n. 5.41 e 5.42.
5.28. Sono autorizzate le emissioni provenienti dai gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio (punto di emissione E22 a, b, c, d, e), quelle provenienti dall'impianto antincendio (E23 a, b, c) e le emissioni provenienti dalle aspirazioni localizzate dei banchi di lavoro dell'area officina.

5.29. Sono autorizzate le emissioni diffuse prodotte dalla linea fanghi dell’impianto di depurazione.

5.30. Per tutte le emissioni saltuarie (emissioni di emergenza, emissioni gruppi elettrogeni, ecc.) si prescrive la tenuta di un registro con registrazione delle ore di funzionamento da mettere a disposizione degli Enti di Controllo

5.31. Relativamente ai punti di emissione dei laboratori (E 9 a-q, E10 a-f,) la Ditta è tenuta a mantenere in funzione i sistemi di refrigerazione e di captazione ad umido a servizio dei laboratori.

5.32. In caso di fermata del termocombustore per guasti, malfunzionamenti o avarie la ditta interrompe istantaneamente l’alimentazione dei rifiuti al termo combustore e. previa comunicazione alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza, al dipartimento provinciale Arpav di Vicenza, è autorizzata al convogliamento delle relative emissioni al camino 4, per il tempo strettamente necessario al ripristino del termocombustore stesso. La ditta dovrà registrare il tempo di utilizzo del by-pass per le emissioni convogliate al camino 4 durante l’attività produttiva. In questo caso il tempo di funzionamento annuo del by-pass non dovrà essere superiore al 3% della durata annua dell’emissione del termocombustore.
5.33. Durante le operazioni di ordinaria manutenzione al termocombustore la ditta interrompe le attività produttive ed è autorizzata al convogliamento delle emissioni degli sfiati dei serbatoi del reparto BTF e degli sfiati dei serbatoi degli infiammabili al camino 4.

5.34. In caso di inattività della lavorazione n.11 è autorizzato il convogliamento al camino E19 delle emissioni normalmente inviate al camino E17.

5.35. Sono autorizzate le lavorazioni indicate come “attive” nella domanda di AIA , e cioè le lavorazioni n° 03, 04, 08, 09, 10, 11, 21, 22, 24, da 26 a 41, compresa la 35 bis da 44 a 60, da 62 a 68, da 70 a 73, 77, 78, 79, 81, 82, da 85 a 93.

5.36. Il controllo delle emissioni in atmosfera del camino del termocombustore (camino E19) dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità, prescrizioni e limiti, validi sia nel caso di alimentazione a rifiuti liquidi sia nel caso in cui l’alimentazione sia costituita dai soli flussi gassosi.

a) I limiti di emissione prescritti per il camino sono quelli di seguito indicati:

Valori limite di emissione medi giornalieri stabiliti dalle linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili” D.Lgs. 29/01/2007 per l’incenerimento di rifiuti Tabella E.4.1. “livelli operativi di emissione in atmosfera associati all’applicazione delle BAT”,

b)   Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC)
10 mg/m3
c)   Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico (HCl)
8 mg/m3
d)   Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF)
1 mg/m3
e)   Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO2)
40  mg/m3
f)   Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO2)
120 mg/m3

1. Valori limite di emissione medi su 30 minuti (rif. Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta

100% (A)
97% (B)
b)   Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC)
20 mg/m3
10 mg/m3
c)   Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico (HCl)
60 mg/m3
10 mg/m3
d)   Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF)
4 mg/m3
2 mg/m3
e)   Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO2)
200 mg/m3
50 mg/m3
f)    Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO2)
400 mg/m3
200/m3

2. Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 1 ora (rif. Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta)
a)   Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)
0 ,05 mg/m3 in totale
b)   Tallio e suoi composti, espressi come tallio (Tl)
c)   Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg):
0,05 mg/m3
d)   Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb)
0,5 mg/m3 in totale
e)   Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As)
f)   Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)
g)   Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)
h)   Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co)
i)   Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)
j)   Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn)
k)   Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)
l)   Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V)

I suddetti valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di polveri, gas e vapori del metalli presenti nei relativi composti. 

3. I valori limite di emissione medi, per i microinquinanti organici sono: 

a) Diossine e furani (PCDD + PCDF) 0,1 ng/m3 

b) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,01 mg/m3 

I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione “tossica equivalente”. Per la determinazione della concentrazione “tossica equivalente”, le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate nell’effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

FTE
2,3,7,8 – Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)
1
1,2,3,7,8 – Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)
0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 – Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 – Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 – Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 – Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)
0,01
 - Octaclorodibenzodiossina (OCDD)
0,001
2, 3, 7, 8 – Tetraclorodibenzofurano (TCDF)
0,1
2, 3, 4, 7, 8 – Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)
0,5
1, 2, 3, 7, 8 – Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)
0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 – Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 – Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 – Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 – Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 – Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)
0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 – Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)
0,01
 - Octaclorodibenzofurano (OCDF)
0,001

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di: 
Benz[a]antracene 
Dibenz[a,h]antracene 
Benzo[b]fluorantene 
Benzo[j]fluorantene 
Benzo[k]fluorantene 
Benzo[a]pirene 
Dibenzo[a,e]pirene 
Dibenzo[a,h]pirene 
Dibenzo[a,i]pirene 
Dibenzo[a,l]pirene 
Indeno[1,2,3-cd]pirene 

4. Valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO) (rif. rif. D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46) : 
I seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto): 

a) 50 mg/Nm3 come valore medio giornaliero; 
b) 100 mg/Nm3 come valore medio su 30 minuti, 
c) 150 mg/Nm3 come valore medio su 10 minuti, 
d) Max. 100 su un’ora . 

5. Valori limite di emissione per l’ammoniaca (NH3) – (rif. D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46) 
a) 30 mg/Nm3 come valore medio giornaliero; 
b) Come valore su 30 minuti: 
100% 
97% 
60 mg/Nm3 
30 mg/Nm3 

6 Valori limite di emissione per le polveri (rif. D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46) 
a) 10 mg/Nm3 come valore medio giornaliero; 
b) Come valore su 30 minuti: 
100% 
97% 
30 
10 

b) Il sistema di acquisizione dati dovrà rispettare quanto previsto dall’allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 con particolare riferimento al punto 4 “Taratura e verifiche” e al punto 5 “Elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati”; 

c) “Le operazioni di taratura e verifica periodica di cui al punto 4 dell’All-VI del D.Lgs.152/06 vanno effettuate con periodicità annuale, ed in relazione alle due diverse modalità operative di conduzione dell’impianto (con o senza alimentazione dei rifiuti liquidi); la data di tali verifiche dovrà essere comunicata con congruo anticipo al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Vicenza; 

d) I valori limite di emissione si intendono rispettati se conformi a quanto previsto nell’Allegato 1, paragrafo C, punto 1 del D.Lgs. 133/2005, fatto salvo l’obbligo di rispettare i valori medi giornalieri indicati al precedente punto 5.27 lett. a); 

e) I requisiti dell’apparecchiatura utilizzata nel monitoraggio delle emissioni afferenti l’inceneritore dovranno essere conformi al punto 3 “Requisiti e prescrizioni funzionali dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni” dell’allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06; 

5.37. Dovranno essere mantenute le impostazioni dei parametri di configurazione degli strumenti analogici e digitali dello SME dichiarate dalla ditta ed inserite nel manuale dello SME per entrambe le modalità di funzionamento. Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche ai parametri impostati, queste dovranno essere preventivamente comunicate a Regione, Provincia e ARPAV, fornendo le opportune motivazioni. 

5.38. Dovranno essere conservati presso l’impianto e tenuti a disposizione degli Enti di controllo: 

Apposita procedura di gestione dell’emergenza nel caso di superamento dei limiti autorizzati per le medie semiorarie; 

Manuale operativo e manuale SME aggiornati per la gestione dell’impianto in tutte le modalità di funzionamento (con o senza alimentazione rifiuti). 

5.39. Nel caso in cui vengano inviati rifiuti al termocombustore dovrà essere garantita in camera di combustione la temperatura di 1200°C; 

5.40. Nel caso in cui vengono avviati al termocombustore i soli flussi gassosi valgono le dovrà essere garantita in camera di combustione la temperatura di 950°C; 

5.41. Le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10m; 

5.42. Deve essere apposta su tutti i camini presenti nell’impianto apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso. 

5.42. I fori di prelievo di tutti i camini devono trovarsi preferibilmente in tratti verticali, possibilmente ad una distanza da qualsiasi ostacolo a monte e a valle pari al numero di diametri previsti dalle norme UNI. Le zone di accesso ai camini devono essere tenute sgombre 

5.44. I camini al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, devono avere le seguenti caratteristiche: 

essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1; è opportuno, inoltre, predisporre una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica; 

essere dotati di appositi fori normalizzati per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 16911-1:2013 - UNI 16911-22:2013 - UNI EN 13284-1/2003, in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi); 

5.45. Per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni in atmosfera, le emissioni convogliate si considerano conformi se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita ad un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite autorizzati, ad eccezione di quanto previsto nel PMC per i microinquinanti organici. 

5.46. Gli impianti termici con potenza termica nominale pari o superiore a 6 MW devono essere dotati di rilevatore in continuo di temperatura e monossido di carbonio nell’effluente gassoso, e di analizzatore per la misurazione e registrazione in continuo dell’ossigeno libero. 

5.47. Ai sensi del comma 20 all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, se si verifica un superamento del valore limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificatamente comunicate dalla ditta alla Regione del Veneto – Settore Tutela Atmosfera, alla Provincia di Vicenza, al Comune di Trissino e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza entro 24 ore dall’accertamento. 

E. Scarichi acque reflue 

Scarico nel torrente Poscola 

5.48. E’ autorizzato lo scarico nel torrente Poscola delle acque reflue di raffreddamento, provenienti dal circuito di scambio termico, e le acque di dilavamento di seconda pioggia derivanti dalle aree non produttive, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
a. Le caratteristiche delle acque di scarico nel torrente Poscola dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 modificata nei parametri e relativi limiti di emissione di seguito indicati: 

1. Fosforo totale limite 1 mg/l 

2 Azoto totale limite 10 mg/l 

Le analisi di controllo delle suddette acque dovranno riguardare anche le sostanze perfluoroalchiliche (PFASs). 

In caso di loro presenza (si prende atto dell’esistenza nel caso delle acque di raffreddamento di un sistema di trattamento a carboni attivi) dovranno essere attuati, qualora necessari, ulteriori apprestamenti e trattamenti prima dello scarico, atti a raggiungere i livelli di performance indicati dall’Istituto Superiore di Sanità nel proprio documento tecnico del 16.01.2014 (prot. n. 0001584), nel quale i livelli di performance (obiettivo) sono espressi nei valori di seguito indicati: 

PFOS: ≤ 0,03 µg/litro; PFOA: ≤ 0,5 µg/litro; altri PFAS: ≤ 0,5 µg/litro . 
Come precisato dallo stesso Istituto, la valutazione del raggiungimento dei livelli stessi dovrà essere eseguita su base statistica. 

Il raggiungimento di detti obiettivi potrà essere raggiunto per gradi utilizzando le Migliori Tecniche Disponibili (MTD) anche se di tipo sperimentale; entro un anno comunque dovranno essere rispettati almeno i seguenti obiettivi: (PFOS + PFOA): ≤ 0,5 µg/litro, altri PFAS: ≤ 0,5 µg/litro 

5.49. Per gli autocontrolli periodici deve essere raccolto un campione medio composito nell’arco di tre ore. Per ogni prelievo o serie di prelievi dovrà essere trascritto un verbale di prelevamento a firma del tecnico abilitato. I verbali dovranno essere raccolti in apposito registro, assieme ai rapporti di prova, a disposizione dell’Autorità di Controllo. 

5.50. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo. 

5.51. Lo scarico deve essere reso sempre accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/2006, a mezzo di pozzetto ubicato immediatamente a monte dello scarico. Il pozzetto di campionamento deve essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l’attrezzatura automatica (autocampionatore), deve essere idoneo per i prelievi e le misure di portata e deve essere indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue. 

5.52. Deve essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque. 

Scarico in fognatura 

5.53. Per quanto riguarda lo scarico in fognatura delle acque reflue industriali provenienti dalle fasi produttive e delle acque meteoriche (prima e seconda pioggia) proveniente dalle aree produttive (dopo pretrattamento su sistema a copolimeri), lo stesso dovrà rispettare quanto prescritto dal gestore del servizio idrico integrato nell’autorizzazione allo scarico.

5.54. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo. 

5.55. Gli scarichi devono essere resi sempre accessibili per il campionamento nei punti assunti per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/2006, a mezzo di idoneo pozzetto ubicato immediatamente a monte dello scarico. 

F. Rumore 

5.56. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Trissino (VI) sia come immissione che come emissione e altresì garantire il rispetto dei valori differenziali; 

5.57. Le rilevazioni fonometriche, previste dal PMC, dovranno essere realizzate nel rispetto delle modalità previste dal DM 16/3/98 e delle linee guida di cui all’Allegato 2 del DM 31.01.2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all’Allegato 1 del d.lgs. 4.8.1999 n.372”. 

G Monitoraggio e Controllo 

5.58. Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel PMC di cui all’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 


5.59. Tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del Gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l’ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato 


5.60. Il Gestore dell’impianto deve inviare all’Autorità competente, alla Provincia di Vicenza, al Comune di Trissino e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell’attività dell’anno precedente costituito da: 

un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV 

contenente i dati previsti dalle tabelle del “Piano di Monitoraggio e Controllo” ossia quelli a cui è stato assegnato “SI’” nella colonna 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico; 

una relazione di commento dei dati dell’anno in questione e i risultati nel monitoraggio; la relazione deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo dei utilizzati e, se del caso, essere corredata da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico. 

una relazione di commento dei dati relativi alle emissioni di PFOA e PFAS nelle acque di scarico. 

Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contradditorio e sono reperibili attraverso il sito internet 
http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche-di-Arpav. 

5.61. Per la tariffazione dei controlli è previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009. 

5.62. In occasione delle effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC di cui all’Allegato C la ditta deve comunicare alla Regione Veneto e ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili. Per quelle non pianificabili, la ditta dovrà comunicare entro le 24 ore successive l’avvenuto campionamento. 

H. Disposizioni finali 


5.63. Il Gestore deve attuare gli interventi previsti nell’Allegato B “Interventi di miglioramento” secondo il cronoprogramma indicato, dandone immediata comunicazione alla Regione Veneto. 

5.64. Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all’interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il Gestore è tenuto a consentire l’accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l’eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all’ispezione; qualora il Gestore si opponga all’accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all’attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs.152/06. 

5.65. La ditta dovrà rispettare le eventuali prescrizioni stabilite ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. 

5.66. Il Gestore dovrà predisporre e trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Regione, al Comune, alla Provincia , e all'ARPAV una relazione relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell’impianto di incenerimento, come indicato nell’art. 15, comma 3, del D. Lgs. n. 133/05. Tale relazione deve contenere le informazioni in merito all’andamento del processo, dei monitoraggi ambientali (emissioni nell’atmosfera e nell’acqua), rispetto alle norme di emissione previste dal medesimo decreto n. 133/05. 

5.67. Il Gestore dovrà dare tempestiva comunicazione all'Autorità competente circa qualsiasi modifica apportata agli scarichi o al loro processo di formazione, nonché l'eventuale apertura di nuove bocche di scarico, nel qual caso queste saranno soggette e nuova autorizzazione, nonché eventuali modifiche circa le modalità di approvvigionamento idrico. 

5.68. Dovrà essere comunicata ed approvata qualsiasi tipo di modifica alla configurazione del parco stoccaggio rifiuti indicati nella tabella di cui alla prescrizione 6.10 e 6.11, nonché qualsiasi variazione in merito alle tipologie dei rifiuti stoccati ed alle loro quantità. 

5.69. Ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto. 

5.70. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia ARPAV e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.., motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore attiva tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto. Il Gestore sospende l'esercizio dell'attività o l’impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute. Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell’impianto, come previsto dall'art. 16, comma 5 del D.Lgs. n. 133. 

5.71. Qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile degli impianti dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico. 

5.72. Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull’ambiente. 

5.73. Il Gestore dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell’area anche in caso di chiusura dell’attività autorizzata. 

5.74. Resta salvo l’obbligo da parte della Ditta, pena la decadenza del provvedimento di A.I.A., l’eventuale integrazione degli oneri istruttori di cui all’art. 18 del D.Lgs n. 59/2005, su specifica richiesta dell’Autorità Competente (ora art. 33, comma 3-bis del Titolo V della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006) secondo le tariffe individuate dal Decreto interministeriale 24 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22.09.2008) e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 1519 del 26/05/2009. 

6. Ai sensi dell'art. 29-sexies, punto 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l' ARPAV effettuerà, con oneri a carico del gestore, nell’arco della validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, un’ispezione ambientale intesa come controlli documentali, tecnici, gestionali relativamente agli aspetti indicati con “SI” nel quadro sinottico del PMC. 

7. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti. 

8. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 

9. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione; 

10. Il presente provvedimento è comunicato alla ditta Miteni SpA con sede legale ed ubicazione dell’impianto in Località Colombara, 91 nel Comune di Trissino (VI), al Comune di Trissino (VI), alla Provincia di Vicenza, ad A.R.P.A. Veneto - Dipartimento Provinciale di Vicenza ed a AVS Alto Vicentino Servizi SpA; 

11. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs.104/2010. 

Alessandro Benassi 

(seguono allegati) 



Nessun commento: